Delibera assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto della V.J.A. - Viaggi Junghiani Analitici (Associazione Culturale delle Venezie)
approvata in Assemblea il 29 aprile 2023
In seguito all’Assemblea Straordinaria dei associati svolta oggi, 29 aprile 2023, è stato deliberato di modificare lo statuto associativo, sottoscritto dagli associati fondatori il 18 dicembre 2015 e revisionato il 21/06/2019 , con modifiche che rispettino il Codice Civile e ispirate al D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 e in generale alla normativa in materia del Terzo Settore, e come verbalizzanti sottoscriventi dichiariamo che l'associazione culturale "Viaggi Junghiani Analitici " in sigla “V.J.A” sarà da oggi regolata dai seguenti articoli approvati dall’Assemblea Straordinaria come previsto dallo statuto fino ad oggi in corso di validità.
STATUTO
Art. 1 Denominazione e sede
E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
"Viaggi Junghiani Analitici Ente del Terzo Settore (Associazione Culturale delle Venezie)" in sigla V.J.A . E.T.S. assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo ETS o la locuzione “Ente del Terzo Settore” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione ha sede legale in Padova in via Ezzelino il Balbo, 2B c/o Dott. Carlo Melodia, attuale presidente e da trasferire con la carica di presidente all’indirizzo dei presidenti prossimi eletti.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’associazione opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 2 Statuto
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 5 Finalità e attività
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione esercita attività previste dal D.Lgs 03 luglio 2017 n. 117 art. 5 lettere:
b) interventi e prestazioni sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in
A. lo studio, lo sviluppo, l'approfondimento e la diffusione della Psicologia Analitica, del pensiero di C.G. Jung e degli autori ed analisti post-junghiani nel territorio del Veneto, favorendo nell’ambito delle proprie attività la ricerca in questo campo scientifico riconoscendone la rilevante utilità sociale;
B. la promozioni di incontri conferenze training atti alla diffusione della conoscenza delle tecniche della psicologia analitica, ritenendo che la conoscenza, la diffusione dei valori delle tecniche applicative della psicologia analitica possano tradursi in un patrimonio di strumenti irrinunciabili per chi già espleta un’assistenza psicologica e sanitaria sia per chi si avvicina per la prima volta alla conoscenza di questo ramo della psicologia ritenendo che la diffusione del pensiero psicologico, fondato su principi pluralistici ed ecologici, individualmente e collettivamente intesi, possa produrre un miglioramento della comprensione reciproca e della coesione sociale e in generale nella società civile;
C. la promozioni di gruppi di supporto e diffusione per gli iscritti alle scuole di psicoterapia psicoanalitica e verso gli associati della “V.J.A. E.T.S.”, nonché di occasioni di approfondimento e condivisione delle diverse esperienze in campo psicoterapico e psicoanalitico e più in generale sanitario e formativo in una prospettiva olistica, e con un atteggiamento epistemologico ispirato ai valori espressi in questo campo da C.G. Jung.
Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà:
- promuovere e organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti agli scopi dell'associazione;
- promuovere ed instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti ed istituzioni sia pubbliche che private aventi finalità analoghe o complementari.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 6 Adesione ed esclusione dall'associazione
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ed integrare il numero entro un anno.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota sociale. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. Il versamento di tali somme vanno al fondo di dotazione. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere per iscritto espressa domanda al Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Per l’accettazione vige la regola del “silenzio-assenso”: se il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda non delibera il diniego della stessa, essa è da considerarsi accettata, in caso contrario ne manderà motivata comunicazione all’interessato. Su domanda dell'interessato la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione o morosità accertata.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedere dall'associazione senza necessità di motivazione.
In presenza di comportamenti contrari o dannosi agli scopi e all’etica dell’Associazione, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, salvo gli associati attualmente ricoprenti cariche sociali, per cui è necessaria la ratifica della delibera di esclusione con voto dell'assemblea, nel qual caso la stessa assemblea elegge contestualmente un sostituto.
Art. 7 Associati dell’associazione
Sono associate tutte le persone che riconoscendosi nelle finalità della “V.J.A. E.T.S” e nelle metodologie di realizzazione delle stesse, hanno fatto domanda per esservi accolti come membri, e come tali accolti, versando regolarmente le quote annuali di iscrizione e prestando generica attività di volontariato organizzativo o amministrativo all’interno delle attività associative.
Art. 8 Obblighi e diritti del socio ordinario
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
L'adesione all'associazione obbliga l'associato:
- all'osservanza del presente Statuto, dei principi programmatici dell'associazione, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli associati e dagli organi dell'associazione;
- a versare nei termini stabiliti la quota sociale annuale;
- a favorire le iniziative promosse dall'associazione.
L'adesione all'associazione conferisce all'associato il diritto di:
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
- di approvare le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- di nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- di approvare del bilancio
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- partecipare all’elettorato attivo e passivo, in quanto tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. L’elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell’Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo o dal regolamento esecutivo se previsto;
-denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
Art. 9_ Qualità di volontario
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è la base dell’attività di ogni associato nei confronti dell’Associazione. Il volontariato è specificamente indirizzato alle eventuali attività di consulenza clinica e di attività professionali svolte gratuitamente all’interno di progetti della “V.J.A. E.T.S.” finalizzati a realizzare gli scopi previsti all’art. 5 del presente statuto. Entrambe le forme di volontariato sono incompatibili con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito all’interno dell’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario nei limiti previsti dall’art.17 del D. Lgs.03 luglio 2017 n.117.
Art. 10 Organi dell'associazione
Sono organi dell’associazione:
• Assemblea degli associati
• Consiglio Direttivo
• Presidente
• Organo di controllo
• Organo di revisione
I membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente l’organo di controllo e l’Organo di revisione, durano in carica tre anni; è ammessa la rieleggibilità.
Le cariche non sono retribuite. Su delibera del Consiglio Direttivo è ammesso il rimborso di spese ordinarie sostenute per ragioni associative e sociali.
Art. 11 Assemblea degli associati
L'assemblea degli associati è composta da tutti gli associati che risultano regolarmente iscritti all'associazione da almeno 3 mesi prima dell’assemblea stessa ed in regola con la quota annuale associativa, anche saldata immediatamente prima dell’assemblea.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una due volte all'anno per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore; ed entro il 31 dicembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l’anno veniente.
La convocazione avviene a cura del Presidente mediante avviso contenente l'Ordine del giorno ed il luogo ed ora di convocazione.
L'avviso viene trasmesso agli associati esclusivamente a mezzo e-mail (normale o pec), whatsapp o altro mezzo telematico con conferma di ricezione, almeno 10 giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dall'elenco degli associati aggiornato.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o è fatta richiesta da almeno 1/4 degli associati iscritti nel libro associati.
L'assemblea ordinaria delibera:
- sull'approvazione delle linee guida programmatiche dell'attività dell'associazione;
- sull'approvazione del bilancio;
- sul rinnovo delle cariche (Consiglio Direttivo, Organo di Revisione e d Organo di controllo);
- sull'approvazione delle quote di ammissione e dei contributi associativi ordinari e straordinari;
- su ogni altro argomento posto all'OdG.
L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento;
- sullo scioglimento dell'Associazione.
Art. 12 Costituzione dell'Assemblea e Votazioni
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o ne nomina un sostituto in sua assenza.
Chi la presiede nomina un segretario per redire il verbale, che sarà poi sottoscritto da entrambi.
Gli associati possono farsi rappresentare, con delega scritta, solo da altri associati che ne hanno già diritto, anche se membri del Consiglio Direttivo, che non possono però votare per delega per l'approvazione di bilancio e per eventuali delibere relative a responsabilità dei consiglieri.
Ogni associato può ricevere non più di due deleghe.
L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte con voto palese dalla maggioranza dei presenti.
L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei associati. Le deliberazioni sono assunte con voto palese dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art. 13 Consiglio Direttivo
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri, tra cui il Presidente nominato dall’assemblea. Al suo interno il Consiglio può nominare il Segretario ed il Tesoriere.
Almeno due dei suoi membri devono essere psicoterapeuti iscritti nelle specifiche liste degli ordini professionali dei Medici o degli Psicologi.
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. Il consiglio Direttivo:
§ amministra l’associazione,
§ attua le deliberazioni dell’assemblea,
§ predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
§ predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
§ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
§ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
§ è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
§ disciplina l’ammissione degli associati,
§ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
§ Invita agli eventi e alle iniziative dell’associazione chi faccia donazioni liberali alla VJA.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente a mezzo email o pec almeno tre giorni prima della riunione. Della riunione deve essere data notizia anche al Revisore dei Conti e/o all’Organo di controllo.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dalla persona nominata dagli intervenuti; è validamente costituito con la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto palese a maggioranza semplice della metà più uno dei presenti.
Art. 14. Gruppi di lavoro
Per realizzare i propri scopi l’Associazione può organizzare le proprie attività anche in gruppi di lavoro. Ogni gruppo avrà un referente e saranno formati su richiesta degli associati per sviluppare particolari aree di interesse e attività. La formazione dei gruppi deve essere approvata dal direttivo, che decide la composizione, durata e lo scioglimento, con motivate ragioni, informando gli associati interessati.
Il Referente può partecipare, su invito del Presidente, al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 15. Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il presidente può attribuire, a mezzo del conferimento di idonea procura, la rappresentanza dell'associazione anche ad altro membro al Consiglio stesso.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria degli associati.
Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il presidente sottopone per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, il bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 16. Segretario/Tesoriere
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione del Consiglio Direttivo e coadiuva il presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, il registro dei associati e ne garantisce la pubblicità e la consultabilità a tutti i soggetti che ne abbiano diritto.
Il tesoriere cura la gestione contabile dell'associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione.
Il Presidente ed il Tesoriere operano sui conti correnti dell’Associazione con firma disgiunta.
Art. 17. Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
Art. 18 Bilancio consuntivo
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto del Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 19 Bilancio sociale
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 20 Patrimonio ed entrate dell'associazione
L'associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'associazione è destinato ai fini dell'associazione ed alle spese di organizzazione e di gestione della stessa e delle iniziative che ne realizzano gli scopi.
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle:
§ quote associative il cui ammontare sarà determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell'associazione e dai beni con esse acquistati;
§ contributi pubblici e privati;
§ donazioni e lasciti testamentari;
§ rendite patrimoniali;
§ attività di raccolta fondi;
§ rimborsi da convenzioni;
§ beni dell’associazione;
§ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
L’Associazione può svolgere eventuali attività mobiliari, immobiliari e pubblicitarie per il conseguimento dell’oggetto sociale.
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
Art. 21 Avanzi di gestione
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.22 Organo di revisione
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 23 Organo di Controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
§ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
§ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
§ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
§ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 24 Convenzioni
Le convenzioni tra l’associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate del Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART.25 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART.26 Responsabilità dell’associazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART.27 Assicurazione dell’associazione
L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
Art. 28 Devoluzione del Patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 29 Disposizioni finali
Per disciplinare ciò che non sia specificamente previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia contenute nel codice civile e nelle leggi e decreti riferite agli Enti del Terzo Settore.
Verbale dell’assemblea di riforma dello Statuto
Oggi 29 aprile 2023 l’Assemblea Straordinaria, convocata con le modalità previste dallo statuto vigente, si è validamente riunita alle ore 10.00 presso la Sala ex-Dazio in Riviera Paleocapa 38 (angolo via Cristoforo Moro) alle ore 10.00 in seconda convocazione